BONUS FACCIATE O SUPERBONUS 110%: QUALE SCEGLIERE?

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Le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie sono molte e diversissime tra loro.

Dagli interventi per le ristrutturazioni pesanti, alle detrazioni per le riqualificazioni più leggere, fino ai bonus mobili o verde, il legislatore non sta certo risparmiando norme di supporto al settore edile.

Tutto questo con la (giusta a nostro avviso) convinzione che la manutenzione del patrimonio edilizio nuovo od usato, architettonico o storico, sia uno dei punti cardini che, accelerando lavoro e investimenti, potrà risollevare l’economia del Paese.

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Tra le varie agevolazioni, ce ne sono due che stanno focalizzando l’attenzione degli operatori: il Superbonus 110% e il Bonus Facciate.

Da quando sono attive queste agevolazioni?

La prima è stata normata con i decreti attuativi in agosto 2020 mentre la seconda è in vigore dall’inizio del 2020.

E qual è la migliore allora?

Tra gli operatori del settore è aperto il dibattito su quale sia la soluzione migliore da proporre ai clienti.

Non serve dire che non c’è una risposta univoca perché dipende dal tipo di lavoro, dalla possibilità di recuperare livelli energetici , dalle irregolarità del passato da sanare.

Insomma vi sono tutta una serie di aspetti da considerare per proporre ai clienti la soluzione più adatta.

Nelle prossime righe ci limiteremo a ripresentare le due agevolazioni per portele confrontare, rifacendoci alle informazioni presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate che fa capo al Ministero dell’economia e delle finanze.

Sottolineiamo che questo blog è stato scritto prendendo come spunto l’articolo di Elena Lorenzini della rivista Colore.

Superbonus 110%

Che cos’è?

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Ad oggi ulteriori 6 mesi di tempo (31 dicembre 2022) sono dati per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, sarà stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).

Tra le novità introdotte è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di scegliere un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (detto sconto in fattura) oppure, in alternativa, la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

In questo secondo caso si deve inviare una comunicazione per esercitare l’opzione.

Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento del 12 ottobre 2020.

A chi interessa?

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
  • istituti autonomi, case popolari (lacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Gli interventi agevolabili

Il Superbonus ha un’importante distinzione tra interventi trainanti (principali) e trainati.

Interventi principali o trainanti

Spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 200 al 31 dicembre 2021

Interventi aggiuntivi o trainati

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.

Si tratta di:

  • intervento di efficientamento energetico;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) e del TUIR).

Quali vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi (ad esempio aziende, artigiani, lavoratori autonomi);
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti precedenti che ricevono il credito hanno a loro volta la facoltà di cederlo.

Questa possibilità riguarda anche gli interventi:

  • di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b) e h) dell’articolo 16-bis del TUIR);
  • di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (il cosiddetto bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
  • per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013);

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, generalmente rilasciata da un perito esterno al progetto.

Bonus facciate

Che cos’è

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sule strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

In particolare, si riferisce agli interventi eseguiti nelle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:

  • la prima (zona A) include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • la seconda (zona B), invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 15mc/mq.

Nota:

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008.

In queste ipotesi l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

Si applicano le disposizioni del decreto Mef. n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto

Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata possono optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:

  • per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Conclusioni

Insomma, quale intervento scegliere?

Come hai capito i 2 bonus offerti dal legislatore, sebbene abbiano entrambi l’obiettivo di ammodernarne il patrimonio edilizio esistente, hanno, tuttavia, delle sfumature diverse.

Il Superbonus 110% ha l’obiettivo principale di aumentare l’efficienza energetica degli edifici, nell’ottica di ridurre i consumi e, quindi, portare ad un risparmio energetico.

La parte relativa al Sismabonus ha anche in questo caso l’ovvio obiettivo di mettere in sicurezza gli edifici nel territorio italiano, caratterizzato da un elevato rischio sismico.

Risulta di più facile applicazione ad edifici datati anche se bisogna fare i conti con molto probabili irregolarità edilizie (capitava spesso nel passato di aprire o chiudere porte senza aggiornare progetti e permessi) che devono essere sanate prima di iniziare i lavori.

Dall’altro lato il bonus facciate ha l’obiettivo di migliorare il decoro urbano grazie alla pulizia e/o tinteggiatura delle facciate opache degli edifici.

Non essendoci particolari vincoli se non quelli elencati in precedenza, risulta di più facile applicazione, considerando anche il fatto che non sono considerati interventi di efficientamento energetico, se non in misura ridotta.

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1 commento

  1. Buon giorno, devo dire, che , dopo aver letto l’articolo, sono rimasto con i miei dubbi, e vengo al problema. Dalla asseverazione ,fatta da un tecnico ,in Verona, risulta esserci ,nel nostro condominio, un abuso edilizio pari al 3,8% , per alcuni punti scordanti con l’ufficio edilizia del comune , Si fa, presente che il condominio è stato costruito nel 1960, e ultimato con le differenze nel 1961 ,e mai stato, regolarizzato in quanto i proprietari che si sono susseguiti , non hanno mai saputo dell’abuso edilizio, e che il costruttore , ed i proprietari dell’immobile , sono deceduti. Il problema che si pone , è, che, non è possibile accedere al bonus 110% vero?. Domanda ; ma la possibilità di accedere al bonus facciate , esiste , oppure, a causa della difformità riscontrate ,con l’ufficio edilizia del comune, noi non possiamo nemmeno , usare questa possibilità.! grazie in attesa ,porgo distinti saluti

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